afferma che un termine prescrizionale possa decorrere anche a direttiva non trasposta, se il danno, anche solo in parte, si è verificato anteriormente
"privazione di effetti" contenuta nella direttiva 2007/66/CE, trasposta nel D.Lgs. n. 53 del 2010, e poi transitata nel codice del processo
finanziamenti effettuati dagli azionisti, verificando se ed entro quali limiti la disciplina possa essere trasposta nell'ambito delle S.p.a. Viene quindi