", individuando la concreta possibilità che, seppur a causa di una svista, la stessa debba considerarsi abrogata, con conseguente eliminazione
effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva
riconosciuto l'errore dipendente da una svista nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Al tempo stesso, restano inalterati i
"Svista" della Suprema Corte: negato al difensore il diritto di eccepire la violazione dell'art. 143 c.p.p.