l'espletamento dell'indagine ex art. 220 c.p.p. ogniqualvolta la prova superasse il mero scrutinio di manifesta superfluità, irrilevanza o illiceità.
, di riemersione dei canoni di "inutilità" o "superfluità" della ricognizione formale, in uso sotto il vigore del codice del '30, dall'altro il pericolo