L'art. 26, comma 4. d.lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che l'appaltante risponde in solido con l'appaltatore e ogni eventuale subappaltatore dei danni
di tale norma, hanno a più riprese modificato l'ambito della solidarietà, vuoi soggettivo (committente, appaltatore e subappaltatore) vuoi oggettivo