La riproposizione dell'istituto della definizione delle liti pendenti, nella versione vigente, consente di differire il momento di presentazione
a) Riproposizione del procedimento di cui all'art. 148 c.c. Il Tribunale di Prato risponde affermativamente al quesito se il procedimento di cui
Corte riconosca che la motivazione non può limitarsi ad una mera riproposizione dei dati rettificati, dovendo invece fornire tutti gli elementi utili a