, prendendo le mosse dall'art. 15 della legge 1497 del 1939, che rivelava una volontà essenzialmente "riparatoria" del danno paesaggistico. Viene, quindi
ascrivibile esclusivamente una finalità riparatoria - pone l'accento sul rilevante ampliamento del perimetro di controllo giurisdizionale sulle sentenze