depositata in data 9 settembre 2010. Questa decisione, come è noto, aveva "puntualizzato" che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di
"Bruxelles I", adeguando la sua giurisprudenza tradizionale alla realtà degli scambi telematici. Dall'altra, ha puntualizzato il rapporto tra la libertà di
numero 8 del 16 marzo 2012, ha puntualizzato e spiegato tali novità.