destinatario, presuppone la volontà del proponente di impegnarsi contrattualmente; detta volontà - che vale a distinguere la proposta dalla semplice
partecipativo di natura diversa da quello del proponente, destinato ad essere assolto mediante l'omissione (consapevole e voluta) di un atto oppositivo. Anche
una riduzione della sua prestazione ai sensi dell'art. 1468 c.c. c) La tutela del proponente il patto di opzione: il problema dell'applicabilità