fondamento proprio nell'art. 20 d.p.r. n. 131 del 1986, ai sensi del quale l'imposta, prescindendo dal titolo o dalla forma apparente, deve essere applicata
misura non può essere disposto in virtù di un criterio meramente aritmetico, prescindendo dalla valutazione giudiziale della persistenza o meno delle
. Ai fini della definizione rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, prescindendo dal "nomen iuris" o dalle eccezioni sollevate dal ricorrente
, prescindendo dal titolo o dalla forma apparente, deve essere applicata tenendo conto dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti: tale norma