criterio equitativo puro, che in quello di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice
dei lavoratori, in conseguenza di eventi predeterminati che causano la sospensione, la riduzione e/o la perdita dell'attività lavorativa e, più in
parametri predeterminati. L'A. in definitiva tratteggia un sistema nel quale l'esplicitazione dei criteri della valutazione equitativa diviene il
criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore
, mantenendo anche la possibilità che esso sia concluso per predeterminati periodi della settimana del mese o dell'anno; abroga peraltro l'art. 37 che tali