dai connessi aspetti riguardanti la legittimazione e l'interesse ad agire dell'opponente, prima negato e poi ammesso nella giurisprudenza di
termini predetti erano dimidiati in ogni caso, anche qualora l'opponente non si fosse avvalso della facoltà di ridurre (fino al limite della metà) i
., limitandola al caso in cui l'esigenza di tale domanda sia determinata dalla domanda riconvenzionale eventualmente proposta dall'opponente con l'atto di
coloro i quali hanno partecipato al procedimento prefallimentare e, quindi, i creditori e il debitore, se non opponente. Vertendosi in una fattispecie