giurisprudenziale della Cassazione, vengono evidenziati, in relazione alle infezioni nosocomiali, i più frequenti e ricorrenti comportamenti omissivi di cui
infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), si afferma sulla base di un'analitica condotta con profili attivi ed omissivi di cui il principale aspetto è
qualificazione, come commissivi od omissivi, dei reati di omicidio e lesioni colpose, quando sono contestati al datore di lavoro, evidenziando i profili teorici e
comportamenti omissivi scevri da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto, dovendosi
della prova del nesso causale nei reati omissivi impropri.
accertato secondo le regole tipiche degli illeciti omissivi: quelle, cioè, della causalità ipotetica e quella avente riguardo al modello del "più probabile
rivalsa, per le quali l'esistenza del vincolo di provvista impone di considerare sempre sanzionabili i comportamenti omissivi.