dei beneficiari, i problemi relativi agli atti istitutivi e ai negozi di trasferimento e alla protezione dei legittimari nei trust testamentari
abbia istituito erede soltanto taluno dei propri legittimari e/o un estraneo; ovvero abbia disposto di tutte le proprie sostanze con donazioni in
vincoli frapposti alla circolazione giuridica dei beni di provenienza donativa dalle norme a tutela dei legittimari (artt. 561 e 563 c.c.).
stessa è stata rilasciata per garantire la banca che la donazione non sarà oggetto di contestazione da parte dei legittimari del donante al momento
altri legittimari tramite donazioni o anche liberalità non donative, ovvero abbia disposto di tutto il proprio patrimonio mediante uno o più legati. b
vincolatività di una eventuale clausola compromissoria. Per altro verso, occorre ricordare che la tutela accordata ai legittimari vieta di imporre ad
Donazione indiretta e tutela dei legittimari
giustificare, a parità di condizioni, un indebolimento dei diritti dei legittimari e, quindi, una irragionevole disparità di trattamento nella relativa tutela.
solo obbligatoria dei legittimari pregiudicati da una liberalità non donativa, disattivando il rimedio restitutorio; la riduzione delle donazioni