, anche solo per certe sottocategorie di danno, in particolare il danno biologico, il pregiudizio sarebbe in re ipsa. c) La liquidazione del danno non
sulla diatriba giurisprudenziale tra quanti sostengono che il dolo sussista in re ipsa, per la semplice consapevolezza dell'imputato di essere
danno da fermo tecnico di autoveicolo, che torna ad essere letto nella sua caratterizzazione di danno ordinario e non di danno in re ipsa, risultando
medico, giungendo implicitamente ad affermarne una possibilità di ristoro in re ipsa e, quindi, anche in assenza di allegazione del danno stesso.