di applicazione dell'onere informativo da esplicarsi nei riguardi della Camera di appartenenza (art. 2 l. 5 giugno 1989, n. 219), nell'ipotesi in cui
esplicarsi l'azione esecutiva che il creditore particolare di un coniuge può esperire, in via sussidiaria, sui beni comuni è, come noto, costante
), del giusto processo (ossia dei tempi della giustizia) e del principio del contraddittorio non possono esplicarsi con le stesse modalità con cui avviene