2012 della Corte di cassazione conferma che l'eccezione non è derogabile, non essendo ammesso - al di fuori del criterio generale - ricorrere a
incondizionatamente derogabile dal testatore. Il legislatore ha tuttavia avuto cura di precisare che il rinvio all'art. 438 c.c. mira solo a garantire le
legge" ma nei limiti stabiliti dalla Costituzione nonché dalle fonti comunitarie, ritenendo che ciò che è derogabile non è il Ccnl di per se stesso