cui all'atto dell'instaurazione del processo non è ancora scaduto il termine per l'esecuzione della controprestazione o si verificano situazioni - come
delle donazioni rispetto al resto del sistema. La ratio della disciplina risiede nell'assenza di controprestazione, propria della donazione, la quale
di una situazione che gli appare idonea solo a rendere più improbabile il futuro ottenimento della controprestazione. La tutela dilatoria ex art. 1461
come controprestazione di un servizio oppure del provento finanziante una funzione (collettiva, sociale). Le ricadute delle suddette concezioni