possibile qualificare la responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. come responsabilità per colpa presunta oppure come responsabilità oggettiva
d.lgs. n. 150/2011 in relazione alla singola controversia in esso contemplata, è rappresentata dalla possibilità di scelta limitata a tre soli modelli
oggettivi e soggettivi della regola della postergazione contemplata dagli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. ed esaminandone la possibile estensione
processo tributario, di una vicenda procedimentale con finalità deflativa del contenzioso, quanto semmai la sanzione contemplata per il caso di omessa
alla possibilità - contemplata dall'art. 25 c. amm. digit. - di sottoporre ad autentica notarile l'immagine digitale di una sottoscrizione autografa.