dannoso, con esclusione delle sue sole conseguenze eziologicamente riconducibili alla concausa naturale. Il ripensamento della Corte rispetto ad un
, comma 1, c.c. riconosce nel fatto concorrente di colui che ha subito il danno dal quale è scaturita anche la pretesa avanzata dagli eredi l'unica concausa
del RSPP proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dellevento - dellinfortunio verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza
proporzione alla parte di danno rapportabile alla concausa naturale.