debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali. L'A. procede ad una disamina a prima lettura del nuovo istituto oggi vigente ma anche già oggetto
di garanzia è invece assoggettabile all'art. 67, 1 co., n. 3-4, o 2 co., l. fall.
al debitore insolvente non assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali.
" attribuisce alla caparra anche l'ulteriore funzione di anticipazione del corrispettivo, immediatamente assoggettabile ad Iva. In caso di preliminari
obbligazioni e che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, attraverso un accordo di ristrutturazione del debito con i creditori. L'A. svolge