Secondo la Corte di cassazione è consentito utilizzare a fini di prova nel giudizio abbreviato la dichiarazione resa da fonte anonima e contenuta in
operazioni sospette per trasmetterle successivamente, in forma anonima, alla UIF [Unità di Informazione Finanziaria] con modalità idonee a garantire la
. pen., rilevando come le notizie fornite da fonte anonima - non essendo documentate né in altro modo riversate in atti processuali - non siano