Nella nota di commento si pone in luce che la disciplina dei privilegi, come elencati nell'art. 2751 bis c.c., è retta dall'intento di stabilire una
cui causa sia imputabile al datore di lavoro fallito, aderendo alla condivisa soluzione che riconosce il privilegio ex art. 2751 bis, n. 1 c.c. anche