medesimo. b) Se la responsabilità del centro di medicina sportiva per la colpa omissiva del medico discenda dall'art. 2049 c.c., dall'art. 1228 c.c
a) Aspetti controversi della responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 1228 c.c. La responsabilità contrattuale del debitore per fatto altrui è