Nella sentenza in esame, resa in una controversia inerente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice appena rientrata al lavoro dopo essere stata assente a causa di un aborto spontaneo intervenuto alla diciottesima settimana e della malattia provocata dall'aborto stesso, il Tribunale di Prato mette a fuoco l'ambito di applicazione del divieto di licenziamento posto dall'art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 e si interroga sulla compatibilità della disciplina nazionale con le norme comunitarie in materia di tutela delle lavoratrici madri.
A tal proposito, sono prese in considerazione le ipotesi di obiezioni di coscienza disciplinate per legge (aborto e procreazione medicalmente assistita) e quelle che non trovano (almeno espressamente) una disciplina normativa (c.d. aborto farmacologico). In particolare, nel caso di aborto farmacologico si esclude la possibilità di ricorrere alla clausola dell'obiezione di coscienza per escludere la responsabilità del sanitario, in ragione dei beni giuridici coinvolti. Nella parte finale dell'elaborato sono prese in considerazione ulteriori categorie giuridiche funzionali ad escludere o ad attenuare la responsabilità penale del sanitario.