uno stabilimento balneare è esclusa dalle superfici tassabili ai fini TARSU. Tali conclusioni potrebbero essere condivise solo affermando che la
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fattispecie tassabili, tenendo conto delle esperienze di altre regioni a statuto speciale. Da ultimo, il contributo analizza gli spazi riservati dalla
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natura dell'edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell'assimilabilità alle "aree urbane". In materia di plusvalenze tassabili, equipara la
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alla crisi dell'impresa, rappresentata dal comma 5 dell'art. 86 del T.U.I.R., in base al quale non costituisce realizzo di plusvalenze tassabili la
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