effettività in alcune aree del mondo delle norme imperative di fonte statuale e sopranazionale, quand'anche penalmente sanzionate, perché riferite alla tutela
diritto
anche a fattispecie sanzionate con la nullità in ragione di un adeguamento normativo a suo tempo imposto dalla Corte costituzionale.
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inalterate le conseguenze della violazione dei criteri di scelta, sanzionate con la reintegrazione ancorché "mitigata" dal disposto dell'art. 17 l. n. 223
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