La condanna e la liquidazione "ex officio" del danno da lite temeraria ex art. 96, 3° co., c.p.c
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Il giudice pronunzia ex officio la decadenza dalla potestà dei non conviventi genitori di minorenne a causa della conflittualità tra di loro
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debitore, ovvero in uno strumento di arricchimento ingiustificato del creditore. e) La riduzione ex officio ad opera del giudice. La penale manifestatamene
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rinunzia o non intenda accettarla, ma agisca officio pietatis. In tali ipotesi, pare imprescindibile una indagine sull'animus del chiamato, non
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