art. 940 cod. civ. Pertanto, al privato illegittimamente espropriato deve essere riconosciuto soltanto un indennizzo commisurato al valore venale del
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sovranazionali, la Corte di Appello di Firenze ha disapplicato la norma interna e riconosciuto al proprietario espropriato il valore venale del bene.
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