quelle che invece ne risultano escluse. Nell'occasione, viene esaminato il criterio distintivo che ritiene esenti da sanzione le azioni le quali, seppure
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punto di partenza per elaborare un criterio distintivo delle clausole che contribuiscono a determinare l'oggetto del contratto di assicurazione
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di governo dell'impresa, eleggendolo a tratto distintivo del "modello sociale europeo". L'articolo prende in esame dapprima lo sviluppo quantitativo e
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nella lesione di una posizione soggettiva meritevole di tutela. Il criterio distintivo ai fini dell'applicabilità dell'art. 2047 o dell'art. 2048 c.c
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