cui all'atto dell'instaurazione del processo non è ancora scaduto il termine per l'esecuzione della controprestazione o si verificano situazioni - come
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delle donazioni rispetto al resto del sistema. La ratio della disciplina risiede nell'assenza di controprestazione, propria della donazione, la quale
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di una situazione che gli appare idonea solo a rendere più improbabile il futuro ottenimento della controprestazione. La tutela dilatoria ex art. 1461
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come controprestazione di un servizio oppure del provento finanziante una funzione (collettiva, sociale). Le ricadute delle suddette concezioni
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