fattibilità nel merito della proposta concordataria, così come portata a conoscenza dei creditori dal commissario giudiziale e sulla quale ha esclusiva
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proposta concordataria non è omologabile se non prevede il soddisfacimento integrale dei suddetti crediti erariali.
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procedura concordataria e le tutele che l'ordinamento riconosce all'imprenditore in crisi che si rivolge all'istituto previsto dagli artt. 160 ss. della
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, tali da rendere al tempo stesso più ostico l'accesso alla soluzione concordataria e meno appetibile la transazione fiscale, in direzione contraria al
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concordataria in guisa di esecuzione a "statualità" attenuata: le prerogative dello Stato-ordinamento riemergono prontamente quando il libero dispiegarsi delle
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