delle norme del Titolo II del d.p.r. 602/1973 ove compatibili esclusivamente per i soggetti pubblici pone i Comuni e gli operatori di fronte a gravi
diritto
La Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, elimina la possibilità che un
diritto
di cui all'art. 602 c.c. Ogni foglio sarà sottoscritto come segue: "il sottoscritto curatore in rappresentanza sostitutiva del beneficiario e per suo
diritto
liquidazione di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, era, in precedenza disciplinata direttamente dall'art. 9 del D.P.R. n. 602/1973, sicché secondo
diritto
di applicazione degli artt. 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973, tenuto conto dell'accelerazione che la legge ha voluto imprimere all'intero processo di
diritto
L'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, nel testo attualmente vigente, al comma 1-bis parla di garanzia ipotecaria" al solo fine di assicurare la tutela
diritto