A seguito del precedente lavoro (Contratti pubblici e diritto civile), l'A. affronta la problematica scaturita dalla fondamentale sentenza n. 500 del
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riconosciuta soltanto nel caso di lesione di diritti soggettivi), successivamente (soprattutto a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del
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condotta illecita, idonea ad attribuire valore probatorio alle precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. L'A. condivide tale
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l'introduzione di un livello minimo di 500 euro per il valore delle operazioni, superato il quale scatta l'obbligo di compilazione degli elenchi "black list".
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