prevista dall'art. 2361, dichiarandone la piena efficacia e validità, con la conseguente estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 l. fall.
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mediante gli artt. 30 Cost. e 147 c.c. e risulta, altresì, contemplato in altre fonti che autorizzano o impongono a determinate persone di svolgere
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dei genitori di mantenere, educare, istruire la prole (artt. 30 Cost. , 147, 148 c.c.) sussiste fin dalla nascita, per il fatto stesso della
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ricorra un concorso di norme - dato dagli artt. 155 quinques, 147, 148 c.c. - allora è possibile configurare la legittimazione del genitore convivente
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