fondamento proprio nell'art. 20 d.p.r. n. 131 del 1986, ai sensi del quale l'imposta, prescindendo dal titolo o dalla forma apparente, deve essere applicata
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idoneo a produrre gli effetti giuridici propri previsti dal codice civile. E' in tale prospettiva che l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che
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dalla nota all'art. 10 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (ossia, l'applicazione dell'imposta di registro nella
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a) L'"effetto economico finale" nell'art. 20, d.p.r. n. 131/1986. L'Amministrazione finanziaria e parte della giurisprudenza tendono a dare rilevanza
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Registro (TUR) approvato con D.P.R. n. 131/86, si possa pervenire da parte dell'Amministrazione Finanziaria ad una "riqualificazione" del negozio posto in
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del codice della proprietà industriale (già novellato con il d.lgs. n. 140 del 2006 e da ultimo con d.lgs. n. 131 del 2010), il titolare di diritti di
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