In particolare la tendenza del diritto vivente è di non ritenere necessaria la fissazione del termine giudiziale, secondo il criterio generale di buona fede, quando l'intervallo temporale, tenuto conto dell'assetto degli interessi delle parti, sia tale da oltrepassare la normale tolleranza.
Da un accadimento reale si diparte l'occasione per approfondire le tematiche coinvolte.
La conferma da parte dell'Agenzia delle entrate dell'assenza di qualsiasi rilievo sistematico, ai fini della dinamica del tributo sostitutivo delle cosiddette imposte d'atto, della destinazione ad un investimento produttivo della liquidità da parte del prenditore costituisce un accadimento oltremodo positivo. Si tratta, invero, di un'interpretazione di cui pochi dubitavano in linea di principio, ma che di recente presentava profili problematici per l'operare congiunto di una prassi accertativa talvolta troppo aggressiva e di una giurisprudenza di merito non sempre puntuale nell'apprezzare le peculiarità giuridiche delle fattispecie di interesse. La risoluzione n. 121/E del 2011 ristabilisce, quindi, il naturale ordine delle cose.