178 c.c. in quanto ad essa può essere attribuito il significato di utilità economicamente valutabile. c) Inopponibilità della comunione dei beni alla
la sua natura giuridica, è, a norma dell'art. 21 D.lgs. n. 82/2005, liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue caratteristiche
comportamento valutabile ai fini del giudizio.