perfezionare la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.; oppure, confidando in un'interpretazione estensiva, sussumere entrambe le condotte nella fattispecie
tale risultato esegetico rimarcando la impossibilità di sussumere lo storno di clientela nel concetto di atto dispositivo ex art. 2634 c.c. ed
. Occorre pertanto ben individuare il concetto di malpractice e le ipotesi in cui si può sussumere la responsabilità in capo al medico. Per lo più si