d'impresa, ad alterare il regime della concorrenza. - La materia dell'uso dei sevizi igienici è da ascrivere alla tutela della salute, rimessa
l'affidamento abbia ad oggetto la fornitura di beni e servizi in favore dell'amministrazione richiedente e non in caso di sevizi pubblici locali, in quanto tali
Consiglio di Stato rimarca in modo netto la peculiarità della disciplina in tema di concessioni di sevizi, enfatizzando il dato positivo secondo cui (salvo
dei sevizi pubblici locali di rilevanza economica introdotta dall'art. 23-bis del D.L. 112/2008 e s.m.i. Vengono ripercorso le motivazioni che hanno