sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. n. 231/2001). II G.u.p. riconosce l'applicabilità del criterio di imputazione oggettiva
ne proclama la ammissibilità, in linea con le modifiche operate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 relativamente agli artt. 2500-septies e 2500-octies