soddisfacimento del proprio diritto. La Corte respingeva detta seconda domanda, in quanto riteneva competente il solo Tribunale.
, confermando il proprio precedente orientamento e smentendo in via definitiva parte della giurisprudenza di merito, che anche recentemente non riteneva
trasporto amichevole (o di cortesia, che dir si voglia), la responsabilità del conducente, qualificata come di natura extracontrattuale, si riteneva
all'apertura di un esercizio commerciale e riteneva di avere subito un conseguente danno. Fonte di quest'ultimo sarebbe stata l'emanazione di un
via modificandosi portando alla fine ad interpretazioni del tutto diverse rispetto a quelle che si riteneva ormai codificate. La Cassazione invece di