trascrizione. In applicazione di tale disciplina del d.lg.lt. 18.1.1945, n. 39, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'Inps abbia diritto di ripetere le
ripetere circostanze di carenti dotazioni patrimoniali da parte degli istituti di credito o gestioni irresponsabili del rischio di liquidità od avventate
sul piano del diritto reale, ma su quello obbligatorio del diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le spese affrontate per la costruzione
Federalismo e pari dignità fiscale delle entrate delle autonomie territoriali: gli insegnamenti del passato, gli errori da non ripetere