concorrenti, restringe gli spazi concorrenziali soprattutto a monte dello svolgimento della gara, poiché riducendo l'imprevedibilità del ribasso idoneo
applicativo, che la prima pronuncia restringe all'interposizione fittizia, e che la seconda invece estende anche ad ipotesi di interposizione reale, e
per definire i confini della verifica giudiziale di proporzionalità sulle decisioni antitrust con impegni. la sentenza restringe in modo significativo