beni culturali appartenenti allo Stato (in primis reperti archeologici scoperti o rinvenuti dopo il 1909) dato che il menzionato limite soggettivo
del caso, dei reperti biologici prelevati, in vita, dal corpo del (presunto) padre, poi morto; tali reperti, infatti, costituiscono "parti staccate
significativi segni recenti di qualunque lesività di natura traumatica. I reperti tanatologici erano peraltro compatibili con un decesso avvenuto nelle
professionalità degli esperti e dei criteri per certificarne le competenze, della catena di custodia dei reperti, del riconoscimento di garanzie difensive