La questione affrontata attiene all'ammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione e all'enunciazione in giudizio di ragioni a supporto
nel decreto, particolarmente per ciò che riguarda i massimali e la garanzia postuma, siano difficili da soddisfare mediante polizze non specifiche per
verso la decisione conferma che la valutazione del pericolo concreto consiste in una prognosi postuma, rispetto alla quale è estraneo un apprezzamento
della c.d. prognosi postuma e pertanto attribuendo alla variazione dei prezzi degli strumenti finanziari - che pure si realizzi successivamente alla
degli interessati determina l'inammissibilità in parte qua della specifica istanza, senza possibilità di postuma integrazione del contraddittorio.