breve distanza di tempo), le due pronunce, pur giungendo alla medesima soluzione favorevole, adottano criteri argomentativi non sempre in perfetta
valorizzata dalla Corte di cassazione, la quale ritiene superabile la non perfetta coincidenza tra soggetto richiedente l'interpello (nella specie
sentenze e decisioni giurisprudenziali che, in tutta Italia, hanno riconosciuto la perfetta assimilabilità dell'ingiunzione fiscale quale titolo esecutivo
La sentenza della Corte di Cassazione n. 5078 del 2011 poggia sull'idea, totalmente sbagliata, della perfetta sovrapponibilità tra il valore definito
nella disciplina dei relativi procedimenti di nomina, in perfetta coerenza con la regola generale enunciata dall'art. 137 c.p.c. che sancisce
ingiuntivo altrimenti improcedibili. Segnala in particolare come nessuna delle soluzioni praticate sia perfetta tenuta e come anche la via della