del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di
ordinare alla pubblica amministrazione od al concessionario di porre rimedio entro un termine alle inefficienze nei limiti delle risorse strumentali
davanti al giudice. Ai sensi del 2° co. dell'articolo in esame, il giudice, in ogni stato e grado istruttorio, può ordinare la cancellazione delle