al dato normativo e rispettosa dei principi generali del processo penale, dando conto dei diversi argomenti proposti a sostegno anche dell'opposta tesi
1970). In tale modo si allarga lo strappo con l'opposta idea sostenuta dalla dottrina - prima processualcivilista ed ora anche giuslavorista - che
estendibile all'ipotesi opposta in cui s'intende pronunciare una sentenza immediatamente traslativa, ma anche e soprattutto perché la circostanza
dell'udienza di merito, sicché per essi trova applicazione l'opposta disposizione di cui all'art. 52 C.P.A. per cui la scadenza è anticipata al giorno
tra le prime a prendere posizione, anche se in maniera opposta, sulla sospensione della sentenza di secondo grado, nel processo tributario, da quando la
posizione diametralmente opposta a quella sostenuta nel 1982; dall'altro, è maturata, nel tempo, l'esigenza di un intervento del legislatore, al fine di