nominativo del cliente in un sistema di informazione creditizia per ritardato o mancato pagamento, sussiste una responsabilità dell'intermediario, dal
amministrativo, dell'omessa comunicazione del mero nominativo del responsabile del procedimento a norma dell'art. 5, comma ult., l. n. 241 del 1990. Si
Sintesi: A) Inserimento legittimo del nominativo del proprio cliente nella blak list. Quando non si versi in un'ipotesi in cui la segnalazione è