pienezza dei diritti di sfruttamento economico sono ricondotte Ie regole previste per i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno. Proprio in questa
riservatezza o alla tutela delle opere di ingegno, salvo le eccezionali deroghe previste dall'art. 13, comma 5, D.lg. 12 aprile 2006, n. 163, a tenore del
invece concentrata sul fattore dello sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno quale archetipo del bene autoriale da proteggere. Ne è conseguita
Sulla tutelabilità della "tagline" come opera dell'ingegno
L'A. analizza una recente sentenza del Tribunale di Torino suddividendola in tre temi principali: la configurabilità come opera dell'ingegno della
prevede un duplice livello di tutela: il diritto d'autore in senso classico (quando il database può essere considerato opera dell'ingegno con carattere